FATTURAZIONE ELETTRONICA E GDPR – INTERVENTO DEL GARANTE PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

FATTURAZIONE ELETTRONICA E GDPR – INTERVENTO DEL GARANTE PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate non istituirà alcuna banca dati delle fatture ma saranno memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati. Esclusione dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.
Con un articolato provvedimento del 20 dicembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante e che ha visto coinvolti anche l’Agenzia per l’Italia digitale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall’Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità.
Il Garante Privacy ha infine specificato che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica.

Per saperne di più e per scaricare il testo dei provvedimento del Garante clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it