IMPIANTI NON PRESIDIATI – IL REGISTRO CARTACEO SOSTITUITO DAL REGISTRO TELEMATICO

IMPIANTI NON PRESIDIATI – IL REGISTRO CARTACEO SOSTITUITO DAL REGISTRO TELEMATICO

L’Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione n. 724 del 21 marzo 2019 in tema di “impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service”.
Nella determinazione, all’articolo 1, viene innanzitutto precisato cosa deve intendersi per “impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità self-service” (o “impianto non presidiato”): per impianto non presidiato, si intende “un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti”.
Il titolare del provvedimento autorizzativo di un impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo che è il titolare della gestione dell’impianto non presidiato ed è solidalmente responsabile per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto non presidiato.
Per gli esercenti degli impianti non presidiati, il registro cartaceo la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise – TUA) è sostituito dal registro telematico che risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituito tramite gli invii telematici dei dati previsti nella presente determinazione.
La conservazione dei dati del registro telematico mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce, pertanto, la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l’impianto non presidiato.
Tale registro è consultabile dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza sul sistema informativo dell’Agenzia. Tale registro è anche consultabile dall’esercente mediante accesso al sistema informativo dell’Agenzia.
Nello specifico un impianto non presidiato è dotato di colonnine erogatrici, di terminali di piazzale per i pagamenti e di telemisure di livello e di temperatura nei serbatoi di carburante, reciprocamente interconnessi, attraverso un’apposita rete di comunicazione chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, denominato “concentratore di stazione”.
Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall’esercente (denominato “concentratore esterno”), ubicato in luogo preventivamente denunciato all’Amministrazione finanziaria, che consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.
Qualora non sia presente un concentratore esterno, le funzionalità prescritte per quest’ultimo dalla presente determinazione sono garantite dal concentratore di stazione stesso.
Secondo quanto stabilito all’arti colo 5 della determinazione, il soggetto che intenda esercire un impianto non presidiato deve presentare apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente l’autorizzazione da parte dell’Ente locale a tal fine preposto e la documentazione tecnica e fiscale necessaria a comprovare il rispetto della presente determinazione. Nella denuncia devono essere, altresì, indicati l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, la sede presso la quale è custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto nonché quella dove è ubicato il concentratore esterno.
L’Ufficio delle dogane, effettuatala verifica per riscontrare che l’impianto rispetti le prescrizioni della presente determinazione, rilascia all’esercente, qualora nulla osti, la licenza di esercizio di cui all’articolo 25, comma 4 del TUA.
L’esercente è tenuto a garantire l’accesso presso l’impianto nonché ai relativi sistemi informatici e serbatoi di stoccaggio entro ventiquattro ore dalla comunicazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza all’indirizzo di posta elettronica certificata specificato nella denuncia (/art. 9, comma 1).
Gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della presente determinazione si adeguano alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020 e ne danno comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente integrando, ove necessario, la documentazione già presentata. Per tali impianti, l’installazione di telelivelli è prescritta qualora l’erogato annuo complessivo sia superiore a 3 milioni di litri (art. 10, comma 1).
Per scaricare il testo della determinazione n. 724/2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it