INCASSI ELETTRONICI MAL REGISTRATI, LEGITTIMO L’ANALITICO-INDUTTIVO

INCASSI ELETTRONICI MAL REGISTRATI, LEGITTIMO L’ANALITICO-INDUTTIVO

All’ufficio basta solo fornire indizi validi come presunzioni di maggiori ricavi, mentre è onere del contribuente provare, con idonea documentazione, la regolarità del proprio operato.
In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa delle persone fisiche, la discordanza tra incassi ricevuti con moneta elettronica e documenti fiscali emessi sposta sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di irregolarità, da fornire con la prova documentale a riprova degli introiti contestati o dimostrando l’avvenuta registrazione e contabilizzazione dei ricavi connessi ai pagamenti disposti con Pos e carte di credito. Questo il contenuto dell’ordinanza n. 15586 del 22 luglio 2020 della Corte di cassazione.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/incassi-elettronici-mal-registrati-legittimo-lanalitico-induttivo