L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:
ha iniziato o cessato l’attività;
non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).
Sono inoltre esclusi dagli Isa:
le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 – e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20 – di cui all’ISA AG72U;
le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
Questi soggetti, precisano le Entrate, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018 non sono interessati dall’applicazione degli Isa, né degli studi di settore e dei parametri, che non si applicano più a partire da tale annualità.
Maggiori informazioni nella guida dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it