In caso di trasformazione da s.r.l. in s.p.a., la disciplina del diritto di recesso del socio, salva diversa previsione statutaria, è quella dettata dall’art. 2473, 1° comma, c.c., che non prevede termini di decadenza; pertanto, il diritto di recesso va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l. e, in mancanza, entro un termine che rispetti i canoni di buona fede e correttezza, dovendosi a tal fine valutare di volta in volta, tenendo conto della pluralità degli interessi coinvolti, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 12-11-2018, n. 28987 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
Fonte: http://www.foroitaliano.it