LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL PRINCIPIO DI SCISSIONE DELLA NOTIFICA

LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL PRINCIPIO DI SCISSIONE DELLA NOTIFICA

Con l’ordinanza n. 15289 del 17.07.2020, la Corte di Cassazione, sez. V, conferma che per il notificante, in questo caso l’Agenzia delle Entrate, la notifica si perfeziona il giorno della spedizione e non in quello di ricevimento.
Nel caso di specie essendo il deposito della sentenza stato effettuato in data 1° luglio 2009 ed applicandosi l’art. 327 c.p.c. all’epoca in vigore, il termine ultimo per l’impugnazione è calcolato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 2963, comma 4, c.p.c., “ex nominatione dierum” e quindi la decadenza si sarebbe verificata alla mezzanotte del 1° luglio 2010.
Dovendosi aggiungere però i 92 giorni costituiti dalla sospensione dei termini feriali del 2009 e da quella del 2010 il termine ultimo diventava il 1° ottobre 2010.
Poiché risulta che la notifica è stata avviata in data 1° ottobre 2010 (non 2011 come erroneamente indicato nell’ordinanza), per il principio di scissione della notifica (ex pluribus: Cass., 3755/2015; Cass., 27538/2017) l’appello deve ritenersi tempestivamente proposto.
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