L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nella sezione “La posta di FiscoOggi” della propria rivista telematica, ha chiarito che un avviso di liquidazione non rientra nella definizione agevolata delle liti pendenti.
Ai sensi dell’articolo 6 del Dl 119/2018, infatti, la definizione agevolata riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono dunque definibili le controversie aventi oggetto atti impositivi (es. avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
Sono invece escluse le liti relative ad atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento).

Fonte: https://www.fiscooggi.it