La possibilità di effettuare le notificazioni anche mediante consegna diretta o spedizione mediante servizio postale prevista nell’ambito del processo tributario “non si estende alla ricorso per Cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile”.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15445/2019.
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