L’articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle fondazioni bancarie, un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.
Con la Risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6902”, denominato “WELFARE DI COMUNITA’ – Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni – art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it