PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Molte sono le novità introdotte. Elenchiamo le principali.
1) Prevista l’introduzione del documento amministrativo semplificato telematico, da adottare con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la quale dovrà fissare i tempi e le modalità  per  introdurre l’obbligo,  entro  il  30  giugno  2020,  di  utilizzo  del   sistema informatizzato  per la  presentazione,   esclusivamente   in   forma telematica, del documento di accompagnamento di cui  all’articolo  12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione nel  territorio dello Stato della  benzina  e  del  gasolio  usato  come  carburante, assoggettati ad accisa (art. 10)
 
2) Viene introdotta una norma nella quale si prevede che i file delle fatture elettroniche vengano conservati per otto anni dalla presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle  funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma  2,  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia  di  Finanza  per  le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali (art. 14).
In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.).

3) A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente  mediante  la memorizzazione elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati relativi a tutti  i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito  (art. 15).

4) A  partire  dalle  operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale,  nell’ambito di  un  programma  di  assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche’ sui dati dei corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l’Agenzia  delle  entrate mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell’IVA  residenti  e stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale dell’IVA. (art. 16).

5) Per quanto riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, viene disposto che, in caso  di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica  al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997, n. 471, ridotta ad un terzo,  nonche’  degli  interessi  dovuti  fino all’ultimo giorno del mese antecedente  a  quello  dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o  in  parte, delle  somme dovute  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (art. 17).

6) Apportate modifiche al regime di utilizzo del contante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/23007.
I commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007 stabiliscono, rispettivamente:
“1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”.
“3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e’ di 3.000 euro”.
La nuova norma dettata dal decreto fiscale prevede:
a) che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000  euro
b) che a decorrere dal 1° gennaio  2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro (art. 18).

7) Previsto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (art. 22).
Agli esercenti attività di impresa, arte o  professioni  spetta un credito di imposta pari al 30 per cento  delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,  sesto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605.
Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente  siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

8) Previste sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con  carte di debito e credito (art. 23).
A  partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato,  si applica  nei   confronti   del   medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le  procedure  e  i termini previsti dalle disposizioni di cui  alla  legge  24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento  in  misura ridotta, e l’autorità competente  a  ricevere  il  rapporto è il  Prefetto  del  territorio nel quale hanno avuto luogo  le  violazioni. 
All’accertamento  delle violazioni provvedono  gli  organi  che sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni  per  la  cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa  del  pagamento  di una somma di denaro, nonchè gli ufficiali e  gli  agenti  di polizia giudiziaria.

9) Prevista la istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27).
Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei  giochi e la diffusione  del gioco illegale, nonchè di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
L’iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  i soggetti che svolgono attività in materia di gioco  pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  esso previsti.
Al Registro sono tenuti ad iscriversi le categorie di operatori indicate all’art. 27 del decreto in commento.

10) Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 53)
Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto  merci  su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli  autotrasportatori di  cose per conto di terzi.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it