La contribuente avrebbe dovuto giustificare l’elargizione in denaro ricevuta sulla base di una prova analitica per ogni versamento bancario, dimostrando l’eventuale irrilevanza fiscale degli importi.
In mancanza di prova contraria, costituiscono redditi di capitale non dichiarati i bonifici dall’estero sul conto corrente bancario del contribuente, qualora l’accertamento dell’ufficio finanziario sia fondato su dati ed elementi risultanti da tale conto.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n.11810 del 6 maggio 2019.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/quando-laccertamento-e-sul-cc-e-titolare-che-deve-spiegazioni