L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, ha chiarito che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Questo in quanto il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it