E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019. Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea”.
La previsione di una modifica al D.P.R. n. 178/2010, che ha sancito l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata disposta dal comma 54, dell’articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”); ciò al fine di consentire l’applicazione della disciplina in essere – che risultava riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Da tener presente che il testo dell’articolo 130, comma 3-bis del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si riferiva, nella sua versione originaria, all’invio di posta cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali per mezzo di comunicazioni telefoniche.
L’estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta all’articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Ora, essendo tale disposizione di legge successiva all’emanazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2010, si è reso necessario provvedere ad aggiornare i contenuti del D.P.R. n. 178/2010, al fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ricordiamo che nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal D.P.R. n. 178/2010 e operante dal 2011, potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 130, comma 3-bis, esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.
Con la legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, la possibilità di iscrizione in tale Registro è stata successivamente estesa a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici.
Ora, con questo nuovo decreto, la possibilità di iscrizione viene ulteriormente estesa anche al marketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
In sostanza, anche per la ricezione di pubblicità cartacea sarà possibile “opporsi”, iscrivendo nell’apposito Registro l’indirizzo presente nell’elenco telefonico.
Pertanto, le operazioni di telemarketing via posta e altre comunicazioni commerciali cartacee non potranno avvenire nei confronti di coloro i cui indirizzi siano stati iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni.
L’obiettivo ultimo è quello di garantire e proteggere il trattamento dei dati personali dei singoli contraenti abbonati che, appunto, si oppongono, all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite e promozioni a fini commerciali.
Gli operatori dovranno, all’uopo, consultare preventivamente il registro e depennare gli indirizzi ivi iscritti. Queste le principali modifiche al D.P.R. n. 178/2010 introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 149/2018:
la sostituzione del titolo del regolamento approvato con D.P.R. n. 178 del 2010 da “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” in « Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»(lett. a) ).
all’articolo 1, comma 1, lettera c), che contiene la definizione di ” operatore”, si aggiunge il riferimento alla posta cartacea, estendendo quindi l’applicazione delle disposizioni in tema di registro delle opposizioni anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l’impiego del telefono. (art. 1, comma 1, lett. b), n. 1).
All’articolo 3, comma 2, che prevede l’istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche. La prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti) il diritto di opposizione al trattamento previsto a seguito dell’iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede l’estensione anche alla posta cartacea delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l’iscrizione del registro, si prevede l’opposizione all’utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 1. Comma 1, lett. d) ).
Per consentire una gestione del servizio il più possibile automatizzata, con una modifica all’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 178/2010, viene disposta l’ eliminazione della modalità di iscrizione tramite fax, mantenendo quelle tramite web, telefono, e-mail e tramite posta raccomandata quale mezzo residuale.
Recependo una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali viene sSostituito il termine ” abbonato”, ovunque ricorra col termine ” contraente” (art. 1, comma 2).
Il decreto termina sottolineando che l’utilizzo degli indirizzi dei soggetti contenuti negli elenchi pubblici, da parte di coloro che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, « è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto» (art. 1, comma 4).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it