REGISTRO IMPRESE – ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI, DIVERSI DA QUELLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI ISCRIZIONE

REGISTRO IMPRESE – ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI, DIVERSI DA QUELLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI ISCRIZIONE

1) Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 9 ottobre 2019, ha nuovamente affrontato la questione delle specifiche facoltà, attribuite, dall’art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies della L. n. 349/2000 in capo a determinate categorie professionali, in materia di presentazione di atti e di istanze al Registro delle imprese in modalità informatica
In particolare, le disposizioni in parola hanno attribuito ai soggetti “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata, la facoltà di:

depositare gli atti indicati nel citato comma 2-quater, sottoscrivendo digitalmente l’istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, purché, allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata;
attestare la conformità, ai sensi del comma 2-quinquies, degli atti oggetto di deposito a quelli depositati presso la società.

Ai sensi del medesimo comma gli iscritti negli albi specificati potranno altresì provvedere alla presentazione, in modalità informatica o telematica, al Registro delle imprese di altre tipologie di atti societari per la cui redazione la legge non imponga l’intervento notarile (es. la nomina e variazione degli amministratori).
Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 (recante la costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), le disposizioni citate sono da ritenersi modificate. L’art. 78, comma 1, del citato decreto recita, infatti: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo”.
Alla luce della norma appena richiamata, i citati commi 2-quater e 2-quinquies, secondo il Ministero, devono intendersi modificati nel senso che il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
Sulla scorta del combinato disposto delle citate disposizioni alcuni uffici del Registro delle imprese inibiscono a professionisti diversi da quelli iscritti nella sezione A del citato Albo non muniti di apposita delega la presentazione delle seguenti tipologie di atti:
– iscrizioni di variazione di amministratore;
– iscrizione di variazioni IVA.
L’art. 31 della legge 340/2000, come modificato dal citato art. 78, costituisce di per sé norma speciale, in quanto derogatoria al regime ordinario di legittimazione allo svolgimento degli adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese
La previsione di cui all’art. 1, comma 4, lett. “f”, del D.Lgs. n. 139/2005, non attribuisce ai professionisti “iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo” una facoltà giuridica, ma riconosce agli stessi una “competenza tecnica” allo svolgimento di determinate attività. Ciò, ad avviso del Ministero, “va interpretato nel senso che gli stessi sono astrattamente idonei allo svolgimento delle attività in parola, ma l’incardinamento in capo agli stessi di una corrispondente facoltà giuridica presuppone una espressa previsione normativa in tal senso, che in questo caso manca”.
2) Prendiamo l’occasione per rendere noto che, nell’ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazioni dei procedimenti amministrativi, l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena, a decorrere dal 2 marzo 2020, non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all’intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).
Pertanto, dal 2 marzo 2020 i soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale, non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato.
Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.
Continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall’art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies (come da nota del Ministero dello sviluppo economico del 9 ottobre 2019 illustrata sopra).
Per scaricare il testo della Nota ministeriale del 9 ottobre 2019 clicca qui.
Per consultare il sito della Camera di Commercio di Modena e approfondire la questione clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it