Gli emolumenti erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sono da assoggettare a tassazione separata, se il ritardo non è derivato da cause dipendenti dalla volontà delle parti.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 408 del 16 giugno scorso.
Se il ritardo nella corresponsione è dovuto ad una “causa giuridica”, ovvero all’emanazione del decreto direttoriale dell’Amministrazione, che interviene l’anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, precisano le Entrate, la retribuzione incentivante è da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it