Il contribuente deve effettuare, per i periodi d’imposta interessati, una “riliquidazione ex post della dichiarazione già presentata” e, quindi, una nuova richiesta questa volta per via telematica.
In tema di deduzione dalle imposte sui redditi di quota dell’Irap, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 avevano già presentato tempestiva istanza ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, il rimborso della maggiore imposta non è subordinato alla presentazione dell’istanza telematica prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dl n. 185/2008, ma essa è necessaria per individuare l’entità del rimborso (Cassazione, pronuncia n.15341/2019).
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