L’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio i passaggi da seguire dopo aver presentato la dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, prevista dall’articolo 3 del decreto legge 119/2018. Il provvedimento permette di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Ecco i passaggi previsti dalla legge:
1. Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una “Comunicazione”:
di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
In base alla scelta effettuata dal contribuente il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure, se si è scelto il pagamento dilazionato:
fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni):
le prime due rate scadono il 31 luglio e 30 novembre 2019;
le restanti sedici rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018:
le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
le restanti otto andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
2. Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai “debiti definibili”:
– non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
– non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it