SECONDO LA CASSAZIONE ESCLUSO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SE GLI STUDI DI SETTORE SONO SOLO LO SPUNTO PER L’ACCERTAMENTO

SECONDO LA CASSAZIONE ESCLUSO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO SE GLI STUDI DI SETTORE SONO SOLO LO SPUNTO PER L’ACCERTAMENTO

La Corte di Cassazione, sez. V con l’ordinanza n. 15194 del 16.07.2020 ha stabilito che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se l’accertamento fiscale si basi esclusivamente sui parametri o sugli studi di settore, in quanto tale procedura costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, ma l’affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili.

Nel caso di specie invece l’accertamento scaturiva dall’antieconomicità della gestione aziendale per quattro anni di imposta consecutivi, dal 2004 al 2007, in cui il valore dei ricavi dichiarati aveva pareggiato quasi i costi sostenuti e dall’incoerenza della percentuale di ricarico praticato sul venduto che era risultata molto inferiore a quella normalmente praticata nel settore di appartenenza.

Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, perciò, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente e ciò non poteva dirsi nel caso affrontato, in quanto era emersa in primo luogo, la antieconomicità della gestione aziendale.

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