SOCIETà DI PERSONE – LA FASE DI LIQUIDAZIONE – DEROGABILE SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI

SOCIETà DI PERSONE – LA FASE DI LIQUIDAZIONE – DEROGABILE SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI

E’ possibile, nell’ambito delle società di persone, omettere la fase di liquidazione, per come dettagliatamente procedimentalizzata dalle norme di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice civile?
A questo quesito ha inteso rispondere lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 203-2018/I, di Francesco Petrera e Marco Silva (approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 13 settembre 2018) dal titolo “Società di persone – il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l’omissione della fase di liquidazione”, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato il 19 marzo 2019.
Il presente studio ha un duplice scopo:
a) quello di vagliare l’ammissibilità, con riguardo alle sole società di persone, dell’omissione della fase di liquidazione, minuziosamente procedimentalizzata dalle norme di cui agli artt. 2275 ss. c.c. attraverso una breve disamina delle singole cause di scioglimento previste dalla legge per tali società e del loro modo di operare;
b) quello di indagare l’ambito di operatività ed i limiti posti dall’ordinamento all’autonomia dei soci che intendano derogare al procedimento legale di liquidazione, nonché la natura delle decisioni con le quali i soci esplicano tale autonomia, avendo riguardo tanto alle fattispecie in cui una causa di scioglimento si sia già verificata, quanto a quella in cui siano i soci a decidere lo scioglimento anticipato della società. Tale autonomia, in realtà, consente unicamente di stabilire quale procedimento adottare e quale attività porre in essere ai fini della suddetta definizione.
Innanzitutto viene precisato che per le società di persone, a differenza che per le società di capitali, gli adempimenti pubblicitari non hanno efficacia costitutiva; i loro effetti sono, infatti, quelli di mera opponibilità degli atti come si evince dal combinato disposto degli artt. 2252 e 2300 c.c.
Tale aspetto spiega, altresì, perché per le società di persone, diversamente da quanto accade per le società di capitali, le cause di scioglimento previste dalla legge (o eventualmente dal contratto sociale) operino di diritto e perché l’apertura della fase di liquidazione non dipenda dagli adempimenti pubblicitari.
In ogni caso, tutte le cause, sia se previste della legge sia se determinate dalla volontà dei soci, operano automaticamente al momento stesso del loro verificarsi; da tale momento, in altri termini, si produce l’apertura della fase di liquidazione.
Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina, però, l’immediata estinzione neanche delle società di persone, ma determina soltanto l’apertura della fase di liquidazione, durante la quale lo scopo della società muta da lucrativo a liquidatorio, essendo preliminarmente volto alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti in capo alla stessa.
Dopo una breve disamina delle singole cause di scioglimento dato dall’art. 2272 C.C. lo studio arriva ad una prima conclusione: la certezza del verificarsi e della sussistenza di una delle cause di scioglimento, con conseguente apertura della fase di liquidazione, può derivare solo da un atto a contenuto ricognitivo assunto con il consenso manifestato da parte dei soci o, in caso di disaccordo, da un accertamento giudiziale in sede contenziosa.
Lo studio passa poi ad affrontare la questione relativa alla derogabilità del procedimento legale di liquidazione, nonché al contenuto ed alla natura degli accordi tra i soci necessari a tal fine.
Tale procedimento, ritenuto assolutamente inderogabile per le società di capitali e motivato essenzialmente dalla “rigidità quasi assoluta” della relativa struttura organizzativa, per le società di persone, a causa del diverso regime di responsabilità è, possibile sostenere una diversa soluzione. Occorre ora chiedersi in primo luogo in cosa possa consistere la deroga al procedimento legale di liquidazione, nonché in secondo luogo che natura abbia la decisione dei soci avente ad oggetto detta deroga.
Quanto al primo profilo, viene fatto osservare come il dato letterale delle disposizioni di riferimento si limiti a prospettare la possibilità di prevedere un particolare modo di liquidazione del patrimonio sociale, ma non la possibilità di omettere detta liquidazione: “è questo – si sottolinea – l’ambito in cui si esplica l’autonomia negoziale dei soci”.
In particolare – si legge nello studio – “si ritiene che al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale sia necessario il consenso negoziale di tutti i soci, se non altro per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori pur in assenza di una delle cause di scioglimento, in funzione dell’interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell’interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento”.
Con riguardo all’indagine circa la natura della decisione dei soci avente ad oggetto la deroga al procedimento di liquidazione ex lege, assume rilievo determinante la ricognizione degli interessi coinvolti dalle norme che disciplinano la fase di liquidazione.
Tali norme sono indubbiamente poste a presidio degli interessi di coloro che vantino ragioni di credito nei confronti della società: la funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge – e mantiene anche nella fase di liquidazione – per il ceto creditorio impedisce infatti di sottrarlo a tale destinazione se non sono previamente definiti i rapporti con i terzi.
E’ dunque quello dei soci, in realtà, l’interesse primario che la disciplina intende tutelare.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, salvi gli eccezionali casi di intervento giurisdizionale, gli autori dello Studio arrivano alla conclusione che è sempre necessaria la predisposizione di un apposito atto mediante il quale tutti i soci:

concordino nel ritenere già verificatasi e ancora sussistente una delle cause di scioglimento ovvero convengano di sciogliere anticipatamente la società;
nominino i liquidatori, affinché gli stessi procedano alla liquidazione del patrimonio sociale secondo il procedimento legale di cui agli artt. 2275 ss. c.c., ovvero, qualora intendano derogare a detto procedimento legale in mancanza di apposita disciplina nei patti sociali, integrino gli stessi prevedendo modalità di liquidazione alternative.

Pertanto, al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale, è necessario il consenso negoziale di tutti i soci, se non altro – si legge nello Studio – “per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori pur in assenza di una delle cause di scioglimento, in funzione dell’interesse generale alla trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell’interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento”.
E’ la disposizione di cui all’articolo 2275 c.c. a consentire una deroga al procedimento legale di liquidazione, anche se esclusivamente in presenza di una previsione, in tal senso, contenuta nell’atto costitutivo ovvero in un successivo accordo di modifica dei patti sociali.
Ogni socio dispone, infatti, del diritto riconosciutogli dall’art. 2282 c.c. sul residuo attivo di liquidazione e il proprio consenso – viene evidenziato nello Studio – non può in alcun modo essere sostituito da un provvedimento giurisdizionale, né del Tribunale adito ai sensi dell’art. 2272 c.c. per l’accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento della società, né del Tribunale investito ai sensi dell’art. 2275 c.c. della nomina dei liquidatori in caso di disaccordo dei soci.
Il consenso dei soci, inoltre, non può nemmeno essere surrogato da un provvedimento amministrativo di cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle Imprese.
Per scaricare il testo dello Studio n. 203/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it