SRL – CAMBIANO NUOVAMENTE I PARAMETRI CHE FANNO SCATTARE L’OBBLIGO DI ADOTTARE L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO O DEL REVISORE

SRL – CAMBIANO NUOVAMENTE I PARAMETRI CHE FANNO SCATTARE L’OBBLIGO DI ADOTTARE L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO O DEL REVISORE

“2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. (Omissis)
5. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”.
Da notare, innanzitutto, che, dopo la soppressione del comma 2 per effetto del disposto di cui all’art. 20, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, l’articolo ha subito una nuova numerazione dei commi.
A seguito di ciò, è questo il nuovo testo dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 2477 del Codice civile dopo le modifiche introdotte dall’art. 2-bis. commi 2 e 3, della L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
A decorrere dal 18 giugno 2019, sono pertanto nuovamente cambiati i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore) da parte delle società a responsabilità limitata.
Rispetto alle modifiche introdotte dall’art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), con la nuova formulazione dell’art. 2477 C.C. vengono raddoppiati i parametri di attivo, ricavi e dipendenti e, al tempo stesso, viene previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatti al superamento anche di un solo di essi.
Queste modifiche che hanno raddoppiato i limiti previsti nel Codice della crisi d’impresa, hanno lo scopo di evitare alle società di ridotte dimensione di nominare un sindaco e revisori, con tutti i costi e le procedure connesse.
Le società che avessero già provveduto alle nomine e per le quali non c’è più obbligo possono procedere alla revoca per giusta causa in quanto non più normativamente obbligati.
Per scaricare il testo della L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 55/2019 clicca qui. Per un approfondimento dell’argomento della revisione legale dei conti clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it