TRASMISSIONE CORRISPETTIVI: L’OBBLIGO NON RIGUARDA LA SOCIETà CHE ORGANIZZA E GESTISCE GARE E CAMPIONATI SPORTIVI

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI: L’OBBLIGO NON RIGUARDA LA SOCIETà CHE ORGANIZZA E GESTISCE GARE E CAMPIONATI SPORTIVI

La società che opera nel settore sportivo, in particolare si occupa della formazione, preparazione e gestione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica, è esclusa dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria.
Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale
Questa, in sintesi, la Risposta n.7 del 17 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it