E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.
All’articolo 2 (rubricato “Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175”) è stata disposta la sostituzione del comma 3, dell’art. 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 dal seguente:
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3719/C del 10 maggio 2019, ha ritenuto opportuno riepilogare la materia, al fine di fornire opportune indicazioni procedurali ai competenti uffici delle Camere di commercio, al fine di uniformare le procedure da attivare nel momento in cui questa entrerà in vigore.
Tenuto conto che la nuova disciplina ora prevista è sicuramente più favorevole agli agenti di affari in mediazione, tutti, ed in particolare ai mediatori immobiliari (per i quali nel corso degli anni passati si è registrato il più ampio contenzioso circa lo svolgimento di attività incompatibili con la loro attività professionale), la nuova disciplina dovrà essere favorevolmente applicata a tutti i mediatori, sia a coloro che verranno iscritti al Registro delle imprese dall’entrata in vigore della norma in questione, sia in particolare anche a tutti coloro che, secondo la disciplina previgente, si trovano in condizione di incompatibilità.
A tale proposito, proprio nell’imminenza dell’entrata in vigore della legge europea in questione (26 maggio 2019), il Ministero invita le Camere di commercio a non dar luogo alla cancellazione dei soggetti che venissero trovati oggi in condizione di svolgimento di attività ancora in contrasto con la mediazione regolata secondo le disposizioni dettate dal precedente art. 5, comma 3, della L. 39/1989, concedendo un congruo lasso di tempo per l’eventuale contestazione di incompatibilità.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3719/C/2019 clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it