La Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, con la Sentenza n. 17695 del 29 aprile 2019 ha affermato che deve essere assolto “per particolare tenuità del fatto” l’imprenditore che abbia omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali e che consegni l’assegno al curatore fallimentare, entro i termini di pagamento, al fine di saldare il debito con l’INPS, a nulla rilevando il fatto che l’esattore abbia rifiutato il pagamento.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “la tempestiva consegna al curatore fallimentare dell’assegno circolare dell’importo esattamente corrispondente al debito contributivo legittima a tutti gli effetti l’applicazione della causa di non punibilità, a prescindere dal rifiuto del pagamento opposto dall’agente della riscossione il quale non può rendersi arbitro delle vicende relative alla punibilità di un reato”.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it