ATTIVITà RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI – NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

ATTIVITà RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI – NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 – Suppl. Ordinario n. 26, la Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
La legge di conversione – in vigore dal 30 giugno 2019 – ha introdotto nel decreto-legge una norma, l’articolo 13-quater, che detta nuove disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive. Ricordiamo, che secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 4 della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, per “locazioni brevi” si intendono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni sono tutti coloro che:
– gestiscono vere e proprie strutture ricettive,
– esercitano attività di intermediazione immobiliare,
– gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile, con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che non sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.
Con il secondo e il terzo comma del nuovo art. 13-quater del D.L. n. 34/2019 è stato previsto che il Ministero dell’Interno debba fornire alla Agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del TULPS. Si tratta dei dati individuati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive) che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla Questura competente per territorio mediante il portale denominato “AlloggiatiWeb”.
L’Agenzia delle Entrate renderà poi disponibili detti dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.
I dati stessi, inoltre, verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 50/2017, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
Con il quarto e quinto comma del nuovo art. 13-quater della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, è stata infine prevista l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una apposita “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale.
Detta banca dati dovrà contenere sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli immobili destinati alle locazioni brevi.
Nella banca dati, ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, verrà identificato mediante un codice alfanumerico (cosiddetto “codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Per l’attuazione della norma istitutiva della “banca dati” e del relativo “codice identificativo” si dovrà comunque attendere un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che dovrà essere adottato entro il prossimo 30 luglio, e che dovrà stabilire:

le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Con un altro decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il prossimo 30 settembre, sentiti il direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere definite le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/209 clicca qui.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it