A seguito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (TCA), l’Inps, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021 fornisce indicazioni in merito alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati.
Per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) è prevista la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
La Circolare, in particolare, esamina le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020 e la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.
Fonte: https://www.inps.it