“In materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – ente con personalità di diritto privato – di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata, siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale”.
Con questo principio la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16415 del 19 giugno 2019, si è espressa ancora una volta in tema di rideterminazione della pensione degli avvocati anche dopo la liquidazione dell’assegno.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it