CERTIFICATI BIANCHI – PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE CHE APPROVA LA GUIDA OPERATIVA REDATTA DAL GSE

CERTIFICATI BIANCHI – PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE CHE APPROVA LA GUIDA OPERATIVA REDATTA DAL GSE

Con decreto direttoriale del 30 aprile 2019, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è stata approvata la Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Con lo stesso decreto è stata anche aggiornata la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi. La Guida, redatta dal Gestore Servizi Energetici (GSE), riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi.
Il meccanismo dei certificati bianchi è nato a livello europeo per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto “clima-energia 20-20-20”, successivo al Protocollo di Kyoto.
Lo scopo, da raggiungere entro il 2020, è quello di:
– diminuire le emissioni di CO2del 20%,
– portare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili,
– aumentare del 20% il risparmio energetico.
In Italia, lo schema dei certificati bianchi, detti anche titoli di efficienza energetica (TEE), è uno dei tre meccanismi statali di incentivazione dei progetti di efficienza energetica (gli altri due sono le detrazioni fiscali, note anche come ecobonus, e il conto termico).
Lo schema è stato avviato nel 2005 e ha consentito cumulativamente di risparmiare quasi 26 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) al 2017, risultando di gran lunga il più longevo e produttivo incentivo per l’efficienza energetica.
Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE).
I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell’efficienza energetica.
Il sistema dei CB – come si legge dal sito del GSE – è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali.
Per ogni anno d’obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica.
I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO certificate o utenti finali pubblici o privati che hanno nominato un EGE certificato.

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni).
I soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i CB sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali.
Tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica presso il GME (Gestore Mercati Energetici).
Ricordiamo, infine, che per presentare progetti è necessario nominare ogni anno l’ “Energy Manager” se si superano le soglie dell’art. 19 della legge 10/1991, ossia 10.000 tep/anno per l’industria e 1.000 tep per gli altri settori (a tale proposito, si veda la nostra Newsletter n. 10 del 13 aprile 2019, al punto 11).
Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati dal sito Ministero dello sviluppo economico clicca qui.
Per saperne di più dal sito del GSE clicca qui.
Per accedere al sito del GME clicca qui.

Fonte: https://ww.tuttocamere.it