Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:
1) La risoluzione n. 9686 del 15 gennaio 2019 reca chiarimenti in merito al possesso del requisito professionale per l’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in merito a quanto disposto dall’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.
Con riferimento al possesso del diploma di ragioneria, Il Ministero torna a precisare che, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, sono validi quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”, anche per una sola annualità. In questo caso il possesso del diploma di ragioneria è requisito necessario e sufficiente ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del citato decreto legislativo n. 59/2010.
Con riferimento al riconoscimento della pratica professionale, il Ministero torna a sottolineare che la circostanza che il soggetto sia “dipendente qualificato” deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
In particolare, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al 4° livello di entrambi i citati contratti.
2) La risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 reca chiarimenti riguardo l’attività di commercio elettronico con deposito con riferimento alla circostanza in cui la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare.
La modalità di commercio on line è disciplinata dall’articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio. Tale normativa si limita semplicemente ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell’avvio dell’attività, senza nulla indicare in merito alle modalità di pagamento e di consegna del prodotto acquistato.
Stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell’esercente, ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it