COMPUTO LAVORATORI SVANTAGGIATI NELL’IMPRESA SOCIALE: CHIARIMENTI NELLA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

COMPUTO LAVORATORI SVANTAGGIATI NELL’IMPRESA SOCIALE: CHIARIMENTI NELLA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con la nota n. 4097 del 3 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto da un’impresa sociale con alle proprie dipendenze dei lavoratori svantaggiati, ha fornito chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale, di cui al comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 112/2017, secondo cui “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone” appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.
In particolare, è stato chiesto al Ministero:

se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;
se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).

In proposito il Ministero del Lavoro cha chiarito che i criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it