Dal 1 febbraio è estesa la tutela assicurativa Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders ), i quali avranno diritto alle stesse prestazioni economiche previste in favore dei lavoratori dipendenti, alle prestazioni protesiche e riabilitative e alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto.
Con l’Istruzione operativa del 23 gennaio 2020 l’Inail fornisce le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
L’impresa di delivery, precisa l’Inail, è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e:
nel caso in cui non sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), deve presentare all’Istituto entro il 1 febbraio 2020 la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte, incluse quelle di consegna, ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo;
nel caso in cui l’impresa sia già titolare di un codice ditta e di una posizione assicurativa Inail, deve presentare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
In entrambi i casi l’impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione del premio assicurativo, come il tipo di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei lavoratori.
Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica. L’Inail trasmetterà successivamente tramite pec il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio del premio, con l’indicazione dell’importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza indicata sul certificato.
Fonte: https://www.inail.it