DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: CHIARIMENTI DA ASSOSOFTWARE

DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: CHIARIMENTI DA ASSOSOFTWARE

In una delle risposte del 25 febbraio scorso pubblicate sul proprio sito internet Assosoftware fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

In particolare, il quesito riguarda questa volta i soggetti trimestrali che ricevono fatture di acquisto oltre il termine del trimestre ma entro il termine della liquidazione e comunque relative ad operazioni effettuate nel periodo di liquidazione, e viene chiesto se, per questi soggetti, l’imposta è detraibile nel trimestre stesso.
Vengono inoltre riportati questi due esempi:

Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 30/3/2019, consegnata da SDI al cessionario l’1/4/2019, annotata dal cessionario entro il 15/4. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?
Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 15/5/2019, consegnata da SDI al cessionario il 15/5/2019, annotata dal cessionario il 15/5/2019. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?

Questa la risposta di Assosoftware:
Premesso che l’articolo 14 del DL 119/2018 afferma:
1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Anche se la norma non include esplicitamente i contribuenti trimestrali riteniamo che la ratio, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, sia quella di poter considerare detraibile l’imposta per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione del periodo precedente se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento.
Di conseguenza per un’operazione effettuata nel corso del trimestre, l’imposta per il cessionario sarà detraibile se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre.

Fonte: http://www.assosoftware.it