L’articolo 7 decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha apportato modifiche all’articolo 4 sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) in tema di validità delle DSU. In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU, stabilendo che questa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.
Per le DSU presentate nel 2019, precisa l’Inps nel Comunicato pubblicato sul proprio portale, cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).
Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, invece, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni.
Fonte: https://www.inps.it