L’Agenzia delle Entrate, in una delle risposte pubblicate sul proprio sito internet in tema di fatturazione elettronica chiarisce in merito alla possibilità dell’utilizzo della fattura differita.
In particolare, nella risposta, viene chiarito che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Quindi, ad esempio, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it