GESTIONE SEPARATA INPS – CONTRIBUZIONE DOVUTA ANCHE DAI PROFESSIONISTI CHE NON VERSANO IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

GESTIONE SEPARATA INPS – CONTRIBUZIONE DOVUTA ANCHE DAI PROFESSIONISTI CHE NON VERSANO IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS (L. n. 335/1995), e versare quindi la relativa contribuzione alla cassa dell’Istituto previdenziale, anche quei professionisti che – pur essendo tenuti ad iscriversi all’Albo di categoria – non versano il corrispondente contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.
Stiamo parlando, ad esempio, di ingegneri, architetti e avvocati che, nell’esercitare la propria attività professionale, versano alle rispettive casse previdenziali, senza obbligo di iscrizione, esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (con il pagamento di un contributo soggettivo
Ciò ha prodotto negli ultimi anni numerose controversie tra l’INPS e le varie categorie di professionisti. Ultimo intervento della giurisprudenza, che sembra chiarire definitivamente la posizione tra la pubblica amministrazione ed i professionisti, sono le sentenze della Corte di Cassazione n. 32167/2018, depositata il 12 dicembre 2018; n. 32506/2018 e n. 32508/2018, entrambe depositate il 14 dicembre 2018. La prima relativa agli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense, la seconda e la terza i dottori commercialisti, iscritti all’Albo professionale ma non alla Cassa dei dottori commercialisti.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l’INPS ha fatto valere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell’ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l’individuazione della sua funzione all’interno del sistema della previdenza; dall’altro, il confronto del risultato di tale verifica con l’ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali, in ragione del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1994 o del D.Lgs. n. 103 del 1996.
Per risolvere una diatriba che dura da decenni i Giudici della Suprema Corte – nella sentenza n. 32508/2018 – prendono il via dalle motivazioni per cui è nata la Gestione Separata INPS, e lo fanno richiamando la sentenza 3240/2010 a Sezioni Unite, che in materia continua ad esprimere principi del tutto condivisibili.
Tale sentenza precisa che la Gestione Separata INPS serve non solo a lavoratori che non ne erano prima beneficiari, ma anche a specifiche attività escluse in precedenza, anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano “coperti” dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
La regola generale è, quindi, che all’espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo un’attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
La Gestione separata nasce con la L. n. 335/1995 (c.d. “Riforma Dini”), avente l’obiettivo di assicurare una tutela previdenziale a tutte quelle categorie di lavoratori fino ad allora escluse, scoperte dal punto di vista previdenziale, e dunque con il rischio di non percepire alcun trattamento previdenziale alla pensione. In particolare, l’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 dispone – a decorrere dal 1° gennaio 1996 – l’iscrizione alla Gestione Separata:
– di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono, quindi, essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile;
– della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
– della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
Con successive disposizioni di legge, attraverso un’opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione, sono stati assicurati alla Gestione anche altri lavoratori, quali: spedizionieri doganali non dipendenti; beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; amministratori locali; associati in partecipazione; medici con contratto di formazione specialistica.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo – si legge ancora nella sentenza n. 32506 – “induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti, via via, a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione”.
Dopo aver esaminato la portata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è necessario – secondo la Corte – esaminare anche il disposto dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l’intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge n. 335 del 1995 va inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Inoltre, affinché scatti l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, e quindi la conseguente obbligazione contributiva, è sufficiente:

La mera percezione di un reddito. La caratteristica della norma, che si evince dal testo, è l’aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall’esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni, e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
La compatibilità dell’iscrizione di un lavoratore a due gestioni previdenziali. Infatti, l’art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997 prevede un’aliquota specifica della Gestione separata per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

In definitiva, il professionista che svolge una duplice attività lavorativa è tenuto automaticamente anche alla duplice iscrizione.
L’obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del D,L. n. 269 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Per scaricare il testo della sentenza n. 32506/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo della sentenza n. 32508/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo della sentenza n. 32167/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it