Con il Messaggio n. 818 del 28 febbraio scorso l’Inps ha precisato che le domande di accesso al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (articolo 6, comma 1, lett. a), punto 1 D.I. n. 78459/2014), finanziate dal Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, possono riguardare esclusivamente i programmi formativi che alla data di presentazione delle domande stesse risultino già conclusi.
Il Comitato amministratore del Fondo, pertanto, prenderà in esame solo le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento.
Unica eccezione, precisa ancora l’Istituto, riguarda le domande, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019, e che potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui, nelle more dell’adozione della deliberazione da parte del Comitato, la formazione si sia conclusa e previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.
Fonte: https://www.inps.it