INCOMPATIBILITà TRA LO STATUS DI MONACO E LA PROFESSIONE DI AVVOCATO: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

INCOMPATIBILITà TRA LO STATUS DI MONACO E LA PROFESSIONE DI AVVOCATO: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

E’ contraria al diritto dell’Unione la legislazione greca che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato in un altro Stato membro di iscriversi all’albo degli avvocati a causa dell’incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione di avvocato.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia – con sentenza del 7 maggio 2019, n. C-431/17 – interpretando la direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato Ue diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
Infatti, i giudici europei, con la sentenza Monachos Eirinaios del 7 maggio 2019, hanno affermato che la normativa greca non può vietare a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato Ue di origine (nella specie, Cipro), di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato Ue ospitante (Grecia) al fine di esercitarvi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità prevista dal diritto ellenico tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense.
Per scaricare il testo del comunicato stampa e della sentenza clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it