Con decreto del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – sale dallo 0,3% allo 0,8%, in ragione d’anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all’Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it