Con la risoluzione n.64/E del 28 giugno scorso, che tiene conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita), l’Agenzia delle Entrate ha fonrito chiarimenti circa la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
In particolare, sono posticipati al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente, esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Questo a prescindere dall’effettiva applicazione degli ISA.
Di conseguenza, precisano le Entrate, rientrano nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it