Con la Circolare n. 126 del 28 dicembre 2018 l’Inps ha informato che, dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Nel documento vengono illustrate le modalità attuative dei commi 147 e 148, articolo 1, della legge n. 205/2017, relativamente, in particolare, alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS, ai sensi del decreto 18 aprile 2018.
Fonte: https://www.inps.it