Uno Stato membro che preveda l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due corsi di laurea deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro e previsti dalla direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
I titoli devono essere riconosciuti anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono sempre se i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
Questo anche quando la normativa nazionale (nel caso di specie quella italiana) preveda l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni.
E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia UE con sentenza del 6 dicembre 2018, pronunciata con riferimento alla causa C-675/17 ed in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della citata direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Salute e un cittadino italiano relativamente al diniego di riconoscimento, da parte di detto Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dall’autorità competente austriaca.
Il Ministero della Salute in un primo momento ha accolto l’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» presentata dal cittadino austriaco, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra. Ma successivamente gli ha negato il riconoscimento del titolo di medico chirurgo sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non prevedrebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni.
Numerosi esami sostenuti sarebbero stati infatti contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che del titolo di medico.
Orbene, la simultanea iscrizione a due corsi di laurea, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente vietata dal diritto italiano, il quale prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 6 dicembre 2018, ha rilevato innanzi tutto che, per quanto attiene in particolare alle professioni di medico e di odontoiatra, la direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, basato sulle condizioni minime di formazione fissate di comune accordo dagli Stati membri.
La Corte rileva poi che la direttiva, da un lato, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, dall’altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni.
Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
La Corte precisa inoltre che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso in esame spetta dunque all’Austria) e non allo Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti.
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Per scaricare il testo della direttiva 2005/36/CE clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it