QUOTA 100, OPZIONE DONNA, RISCATTO LAUREA: L’ANALISI DELLE MISURE NELLA CIRCOLARE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

QUOTA 100, OPZIONE DONNA, RISCATTO LAUREA: L’ANALISI DELLE MISURE NELLA CIRCOLARE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 5/2019, approfondisce ed analizza gli effetti della nuova riforma contenuta nella Legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4 del 2019, in materia di pensioni e welfare.
In particolare, la Circolare approfondisce temi come

la pensione anticipata in Quota 100 (incumulabilità reddituale, finestra di differimento, cumulo dei contributi per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso);
la pensione anticipata ordinaria e per lavoratori precoci;
la nuova “Opzione Donna” e la proroga dell’Ape sociale;
riscatto agevolato della laurea;
nuova “pace contributiva”.

Relativamente a Quota 100, si legge nel documento, dal momento della maturazione dei requisiti, a differenza della pensione di vecchiaia, la decorrenza dell’assegno è posticipata come di seguito:

per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi, che maturino la pensione in Quota 100 dal 1° gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
per i lavoratori afferenti al pubblico impiego (con attenzione non alla gestione di riferimento, cd. Ex Inpdap, ma allo statuto di Pubblica Amministrazione del datore di lavoro), che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 6 mesi da tale momento.

Sono previste poi poi due finestre di sbarramento, secondo cui:

i lavoratori del settore privato, che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, potranno accedere alla pensione in Quota 100 non prima del 1° apriledel 2019 (previa cessazione del rapporto subordinato e presentazione della domanda telematica di pensione);
i lavoratori del settore pubblico, che avevano maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, potranno accedere alla pensione in Quota 100 non prima del 1° agosto del 2019 (previa cessazione del rapporto subordinato e presentazione della domanda di collocamento a riposo all’amministrazione di competenza con preavviso di sei mesi, nonché presentazione della domanda telematica di pensione). Nel caso del comparto scolastico e di AFAM si applicano le scadenze di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 449/1997, che prevedono la domanda di collocamento a riposo entro dicembre e la decorrenza del trattamento dal successivo anno scolastico.

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it