SOSTEGNI-BIS: 26 SETTIMANE DI CIG COVID PER I DATORI DI LAVORO CHE SOSPENDONO O RIDUCONO L’ATTIVITà LAVORATIVA

SOSTEGNI-BIS: 26 SETTIMANE DI CIG COVID PER I DATORI DI LAVORO CHE SOSPENDONO O RIDUCONO L’ATTIVITà LAVORATIVA

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), che contiene disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore. 

Tra gli interventi nel settore lavoro l’Art. 40, comma 1 prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it