L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha previsto che, per il Superbonus e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi, il soggetto beneficiario possa optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, o per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, comprese banche e altri intermediari finanziari.
La comunicazione dell’opzione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Con Provvedimento del 23 febbraio 2021 l’Agenzia dispone la proroga al 31 marzo del termine per l’invio telematico della suddetta comunicazione per la fruizione del Superbonus relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Accolta quindi la richiesta di operatori, consulenti e associazioni di categoria che avevano chiesto la proroga per avere più tempo per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni che non è stato possibile inviare progressivamente e che si erano nel frattempo accumulate.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it