Il dipendente pubblico che attesti falsamente la propria presenza in servizio, attraverso l’alterazione dei sistemi di timbratura del badge, commette il reato di truffa aggravata, non rilevando, a titolo di circostanza attenuante, il fatto che il danno arrecato all’amministrazione di appartenenza sia particolarmente tenue, posto che anche singole assenze sono idonee a pregiudicare il buon andamento degli uffici, inficiando l’utile e razionale impiego delle strutture e delle risorse disponibili.
Fonte: (Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza, 18-10-2018, n. 7005 – data deposito 13-02-2019) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
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