Entro questa data coloro che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme corrisposte, dell’importo dei contributi e delle ritenute effettuate.