Termine per il versamento, da parte di banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari, per la presentazione all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari.