I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sono tenuti, entro questa data, alla presentazione della “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”.
Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.